Tipologia di permessi
Chi, durante il proprio soggiorno in Svizzera, lavora o si trattiene per più di 3 mesi, deve avere un permesso rilasciato dal Servizio di migrazione (Migrationsamt). Si distingue tra permessi di soggiorno di breve durata (fino a 1 anno), permessi di dimora (a tempo determinato), permessi di domicilio (senza scadenza) e permesso per i frontalieri.
- Permesso di soggiorno di breve durata (L): questo permesso è previsto per coloro che, per particolari ragioni, vengono a vivere in Svizzera per un periodo di tempo limitato (di solito 1 anno). La maggior parte dei cittadini di Stati membri dell'UE/AELS, che sono in grado di comprovare un rapporto di lavoro di durata compresa tra i 3 mesi e un anno (contratto di lavoro), hanno diritto a questo tipo di permesso.
- Permesso di dimora (B): questo permesso viene rilasciato a tutte quelle persone che intendono soggiornare in Svizzera per un periodo prolungato. La maggior parte dei cittadini degli Stati membri dell'UE/AELS hanno diritto a questo tipo di permesso, se sono in grado di dimostrare che lavoreranno in Svizzera per un periodo superiore a un anno (contratto di lavoro). Questo permesso viene concesso ai cittadini UE/AELS per una durata di 5 anni. Per cittadini provenienti da Stati terzi, il permesso ha la durata di un anno. In seguito deve essere inoltrata richiesta di rinnovo. Per queste persone, il rinnovo del permesso può essere vincolato a delle condizioni, per esempio alla frequenza di un corso di tedesco. Esse non hanno automaticamente diritto ad un rinnovo. I motivi che potrebbero impedire il rinnovo sono per es. condanne penali o dipendenza dall'aiuto sociale. Il permesso di soggiorno scade dopo una permanzenza ininterrotta all'estero di almeno 6 mesi. Anche le persone a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato ricevono un permesso B.
- Permesso di domicilio (C): si ottiene questo tipo di permesso dopo aver soggiornato in Svizzera per 5 o 10 anni. Anche in questo caso sono previste condizioni diverse per le persone provenienti da paesi UE/AELS o da Stati terzi. In caso di trasferimento all'estero, il permesso di residenza può essere mantenuto per un massimo di 4 anni a certe condizioni. Dev'essere presentata una richiesta al Servizio di migrazione.
- Permesso per persone ammesse provvisoriamente (F): questo permesso viene rilasciato ai richiedenti asilo ai quali non è stato ancora riconosciuto lo status di rifugiato ma che ricevono un'accoglienza temporanea. Questo tipo di permesso va rinnovato annualmente.